Lo Statuto Comunale
Ultima modifica 12 ottobre 2021
STATUTO DEL COMUNE DI PIOSSASCO
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- Adottato con deliberazione Consiglio Comunale 6.11.1996 n. 94 (approvata dal CO.RE.CO con provvedimento N. 21639/96 del – 13.2.1997
- Modificato con deliberazione Consiglio Comunale 24.1.1997 n. 3 (esecutiva per scadenza del termine di 20 giorni dalla ricizione da parte del CO.RE.CO).
- Ripubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 3.4.1997 al 2.5.1997.
- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 9.4.1997 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14).
- Entrato in vigore il 9.5.1997 (4° comma – Art. 4 Legge 8.6.1990 n. 142).
- Adottato con deliberazione Consiglio Comunale 6.11.1996 n. 94 (approvata dal CO.RE.CO con provvedimento N. 21639/96 del – 13.2.1997
1° Adeguamento:
Deliberazioni Consiglio Comunale 21.1.2000 n. 8, 3.2.2000 n. 10 e 10.2.2000 n. 12, divenute esecutive rispettivamente il 25.2.2000, il 9.3.2000 ed il 16.3.2000 per scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.
Adeguamenti:Ripubblicati all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 27.3.2000 al 26.4.2000 - Pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 12.4.2000 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15) - Entrati in vigore il 27.4.2000 (4° comma – art. 4 Legge 8.6.1990 n. 142).
2° Adeguamento:
Deliberazione Consiglio Comunale 18.5.2001 n. 24, divenuta esecutiva il 25.6.2001 per scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.
Adeguamenti: Ripubblicati all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 28.6.2001 al 28.7.2001 - Pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 11.7.2001 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28) - Entrati in vigore il 29.7.2001 (5° comma – Art. 6 T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267).
3° Adeguamento:
Deliberazione Consiglio Comunale 08.07.2015 n. 30, diventata esecutiva il 3.8.2015
Adeguamenti: Ripubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 06.11.2015 al 05.12.2015 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 29.10.2015 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43).
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 IL COMUNE
Il Comune di Piossasco, Ente autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.
Art. 2 FINALITÀ
a) Il Comune attua sul piano sociale una politica che intenda il cittadino soprattutto come fine dell'aggregazione civile, in completa sintonia con i principi di libertà, giustizia, solidarietà e uguaglianza enunciati dalla Costituzione italiana e individua le seguenti finalità della propria azione:
1 conseguimento del pieno sviluppo della persona e della sua effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;
2 promozione della qualità della vita per cittadine, cittadini e ospiti; garanzia dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo e della attuazione delle pari e differenti opportunità uomo-donna, attraverso piani di azioni positive e il rispetto delle differenze di sesso, etnia, lingua e religione;
3 attenzione particolare ai giovani, principale risorsa del futuro della comunità, ai quali gli anziani possono fornire il prezioso patrimonio dell'esperienza, attraverso specifici progetti;
4 accoglienza e tutela della vita, adoperandosi per rimuovere le cause di rifiuto e le condizioni che inducono all' emarginazione; sensibilità ai problemi dei minori e degli anziani, al diritto dei portatori di handicap a una città accessibile e a una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;
5 superamento delle condizioni di disagio economico-sociale attraverso la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona che si avvalga anche dell'attività delle organizzazioni di volontariato;
6 effettività del diritto allo studio, alla cultura e allo sport;
7 sviluppo e valorizzazione di una cultura di pace, di tolleranza, di solidarietà e di cooperazione.
b) Nell'ambito dello Stato unitario, in sintonia con il dettato costituzionale, il Comune definisce e attua le politiche per la gestione e l'organico sviluppo del territorio in correlazione con la Regione, con i Comuni limitrofi, gli altri Enti locali territoriali, con l'area metropolitana secondo criteri di cooperazione, di coordinazione e di decentramento, volti a promuovere un sistema integrato e federalista tra una pluralità di centri autonomi.
Esso delinea i fondamenti normativi per attuare una politica di perequazione tra le sue realtà di base: urbana, agricola, industriale, turistica; stabilisce i programmi di interventi generali per stimolare scelte di sviluppo, secondo una scala di priorità conforme all'interesse comune e all'equilibrio del territorio; in particolare, cura lo sviluppo economico adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società di incentivo.
Il Comune si fa carico della tutela e della valorizzazione di tutte le risorse umane, culturali e ambientali, naturali e materiali, al fine di non trascurare nessuna potenzialità presente nel proprio territorio e di impedire forme di stagnazione dei beni necessari alla collettività e al miglioramento della qualità della vita.
Art. 3 STRUMENTI E METODI
a) - Nel perseguire le finalità descritte il Comune potrà avvalersi anche dell'attività delle organizzazioni di volontariato.
b) - Il Comune attua le sue politiche seguendo una metodologia ispirata ai criteri di massima trasparenza, di efficacia dei provvedimenti, di economia nell'impiego delle risorse, mirando al potenziamento delle proprie funzioni e servizi in termini di efficienza e di utilità sociale.
c) - Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.
d) - Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività e svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio e promuove con i suddetti soggetti intese e accordi, anche emanando direttive e fornendo indicazioni.
e) - Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
f) - Il Comune ha potestà normativa, che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
Art. 4 FUNZIONI
a) - Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e delle Regioni sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione, organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
b) - Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.
c) - Al di fuori delle funzioni proprie o delegate, il Comune può sempre assumere iniziative e attivarsi nelle opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi comunali.
d) - Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e altri Enti locali territoriali.
Art. 5 CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE
Il Comune persegue la finalità della "Carta Europea dell'autonomia locale", ratificata dall'Italia nel 1989, che valorizza le autonomie territoriali in collegamento con il processo di unificazione europea. A questo fine opera anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con Enti territoriali di altri Stati, nei modi stabiliti dal regolamento.
Il Comune aderisce ai principi espressi nello Statuto dell'ONU, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e partecipa ad iniziative tese alla promozione di una cultura di pace e all'educazione, alla cooperazione e alla solidarietà locale, nazionale ed internazionale.
Art. 6 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DELLA COLLETTIVITA’
Il Comune, al fine di favorire la crescita della cittadinanza attiva di ragazzi e ragazze e la partecipazione degli stessi alla vita sociale, può promuovere l’elezione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Lo stesso ha il compito di realizzare i progetti approvati dai giovani aventi il diritto di voto per questo specifico organismo. Ha inoltre compiti propositivi e consultivi nelle materie individuate dall’apposito regolamento del C.C.R.
Le modalità di elezione ed il funzionamento del C.C.R. sono stabilite da un apposito regolamento.
Il Comune favorisce la realizzazione di iniziative per l’associazionismo giovanile, coordinando interventi diretti e indiretti in campo economico, sociale, culturale per promuovere l’effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza. A tal fine recepisce e adotta la Carta per la partecipazione dei giovani alla vita Comunale e Regionale e la Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia.
Art. 7 PUBBLICITÀ
Devono essere pubblicizzate, in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento, lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto.
Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Art. 8 ELEMENTI DISTINTIVI : TERRITORIO E SEDE COMUNALE
La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico derivato dalla continuità edilizia e dalle sotto elencate frazioni sparse sul territorio comunale: Garola - Tetti Scaglia - Duis - Abate - Brentatori - Colomba - Lupi - Barboschi - Villaggio Nuovo - Giorda - Maritani - Mompalà - Tetti Olli - Campetto - Rivetta - Generala - Prese - Ciampetto - Gaj - Merlino, oltre a numerosi cascinali ubicati in diverse zone della campagna e denominati come di seguito elencato : Borgi - Stranea - Palazzina - Airale - Farnesa - Morella - Pavona - Albere Nuove - Priveri - Braida - Braidetta - San Bernardino - Ciamperia - Teresina - Rondello - Pautassa - Chiantore - Levrino.
Il territorio del Comune si estende per Kmq 39,99 ed è confinante con i Comuni di: Bruino - Sangano - Trana, a Nord; Volvera - Cumiana, a Sud; Bruino - Rivalta, ad Est; Cumiana ad Ovest.
Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel centro, già borgata, di Piossasco, che è il capoluogo. Presso di esso si riuniscono di norma la Giunta, il Consiglio e le commissioni, salvo casi o esigenze particolari.
Art. 9 ELEMENTI DISTINTIVI : STEMMA E GONFALONE
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Piossasco e con lo stemma concesso con D.P.C.M. in data 12 agosto 1951.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal D.P.C.M. del 12 agosto 1951.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per usi non istituzionali sono vietati. L'eventuale uso da parte di associazioni (Pro Loco, ecc.) è consentito previa esplicita autorizzazione da parte del Sindaco o, in sua assenza, del Vicesindaco.
Stemma: interzato in fascia d'azzurro, d'argento e di verde; caricato di tre merli al naturale l'azzurro, di due l'argento e di uno il verde. Ornamenti esteriori da Comune.
Gonfalone: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Piossasco". Le parti di metallo e i cordami saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri, tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.
Il gonfalone è stato inaugurato il 25 aprile 1955, 10° anniversario della Liberazione. Sono stati padrini i coniugi Angela Giorda e Cesare Baudino.
Art.10 ALBO PRETORIO
Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
E' istituito l'Albo Pretorio on-line nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi della Città. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.
Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
Art. 11 ARCHIVIO STORICO
Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità in una adeguata sede dotata di idonee attrezzature.
Art. 12 TOPONOMASTICA
La denominazione di strade, aree, edifici e altre strutture del Comune è deliberata dalla Giunta Comunale, previo parere motivato o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
La Commissione Comunale per la Toponomastica coincide con la Conferenza dei Capigruppo integrata con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma precedente.
Art. 13 CITTADINANZA ONORARIA
Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere non residenti a Piossasco con propria mozione motivata, presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.
CAPO II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 14 ORGANI DEL COMUNE
Sono Organi del Comune:
a) Il Sindaco
b) Il Consiglio Comunale
c) La Giunta Comunale
Art. 15 IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è:
a) il massimo Organo istituzionale del Comune;
b) diretta espressione della sovranità popolare;
c) sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici della Comunità di Piossasco;
d) titolare di attività politico-amministrativa, di indirizzo e di controllo nei confronti dell'attività svolta dagli altri organi.
La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri sono tenuti a dare pubblicità della propria situazione patrimoniale dei redditi e delle spese elettorali dell'anno precedente mediante deposito alla Segreteria Generale Comunale.
Art. 16 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
La prima seduta del Consiglio, convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.
Il Sindaco, nella prima seduta successiva all’elezione, comunica i nominativi dei componenti della Giunta; nella stessa seduta, e comunque non oltre 30 giorni da essa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Art. 17 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Il Consiglio, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina, nel proprio seno, di un Presidente e di un vice-presidente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati e con schede separate.
Qualora non si raggiungesse la maggioranza di cui al comma 1 dopo due votazioni, si procederà in una seduta successiva del Consiglio Comunale alla nomina con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il Presidente entra in carica dal momento dell'elezione.
Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal Regolamento, il Presidente e il vice-presidente possono essere revocati, con la maggioranza e le modalità previste per la nomina, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati. Il Presidente e il vice-presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.
Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, non è componente di Commissioni consiliari permanenti, cui peraltro può intervenire.
Art. 18 COMPETENZE DEL PRESIDENTE
Il Presidente esercita le funzioni di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori del Consiglio, oltre a quelle attribuitegli dai Regolamenti.
Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal vice-presidente e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri comunali o il sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
Il Presidente del Consiglio Comunale, assicura, nelle forme stabilite dal Regolamento, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio Comunale.
Art. 19 COMPETENZE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio definisce l'indirizzo del Comune, esercita un'attività di controllo politico-amministrativo sull'amministrazione e di sindacato ispettivo e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza. L'attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio Comunale si svolge collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e per iniziativa dei singoli consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni e interpellanze. Ad esse, come a ogni altra istanza di sindacato ispettivo, deve essere data risposta entro trenta giorni dal Sindaco o da Assessore da lui delegato. Le modalità di presentazione e di risposta, in Consiglio o in Commissione, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento individua i casi in cui la risposta deve essere data con procedura d'urgenza.
Nell'ambito dell'attività di indirizzo, Il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Esso può impegnare il Sindaco e la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo e periodicamente sullo stato di attuazione del programma.
Per ogni piano, programma, progetto o intervento deliberati dal Consiglio Comunale, si procede, contestualmente alla deliberazione, alla individuazione del o dei funzionari a cui sia attribuita, ai sensi di legge, statutari e regolamentari, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.
Art. 20 CONSIGLIERI
I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
I consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dalla Legge. Le dimissioni rese con atti separati dai consiglieri si intendono “contemporaneamente” presentate quando sono protocollate dall’Ente nello stesso giorno.ù
E' consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggiore cifra individuale di voti. Non vanno considerati a tal fine il Sindaco neo-eletto e i candidati alla carica di Sindaco.
In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono esercitate dai consiglieri che lo seguono nell'ordine di anzianità in conformità al precedente comma.
I Consiglieri comunali devono dichiarare entro due mesi dall'elezione la loro appartenenza ad associazioni che abbiano, anche sporadicamente, rapporti con il Comune.
Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con le procedure stabilite dal regolamento. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano trascorsi inutilmente almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della possibile iscrizione della decadenza all'ordine del giorno del Consiglio, affinché possa produrre giustificazione.
Art. 21 ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori sulla base di quanto concordato nella Conferenza dei capigruppo.
Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento Consiliare.
Il Consiglio adotta il Regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.
Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.
Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche e accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.
Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia e effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, indìce conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.
Quando il Consiglio Comunale è chiamato a eleggere rappresentanti, risultano eletti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. Quando debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, i Consiglieri possono esprimere un numero massimo di preferenze pari a due terzi dei rappresentanti da eleggere.
Art. 22 GRUPPI CONSILIARI
Ogni consigliere deve appartenere a un gruppo consiliare, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento.
I Gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà.
Ogni gruppo può chiedere, per particolari materie, risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.
Art. 23 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai Regolamenti e per definire, unitamente al Sindaco o a un Assessore suo delegato, la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.
Alla Conferenza dei capigruppo partecipa il Sindaco. Della seduta della Conferenza dei capigruppo verrà redatto verbale ad opera di uno dei capigruppo, con il criterio della rotazione. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti alla conferenza.
La Conferenza dei capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione e di Commissione permanente per le relazioni internazionali del Comune.
Il Presidente convoca entro cinque giorni la Conferenza dei capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o uno o più capigruppo che rappresentino complessivamente almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
Art. 24 COMMISSIONI CONSILIARI
Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta.
Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza, nel rispetto dei princìpi che seguono.
Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.
Le commissioni permanenti hanno competenza congruente con quella delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.
Le commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. Le prime svolgono attività finalizzata alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati. Le altre commissioni possono essere costituite per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni anomale nell'attività amministrativa.
Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti, ovvero dei responsabili degli uffici o dei servizi, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, i quali sono tenuti a intervenire.
Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi lo richiedano.
Art. 25 ORGANISMI COLLEGIALI - PARI OPPORTUNITA'
Il Comune, riconoscendo nella differenza donna-uomo un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato all'istituzione di un apposito organismo che rediga piani finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.
A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende e in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere a equilibrare la presenza di entrambi i sessi.
Art. 26 ADUNANZE
L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
Il Regolamento del Consiglio stabilirà i tempi e le materie delle sessioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, formula l'ordine del giorno, sulla scorta di quanto definito nella conferenza dei capigruppo unitamente al Sindaco.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quarantotto ore per la trattazione delle questioni urgenti presentate dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri.
Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di impossibilità da parte del Presidente, sono assolti dal vice-presidente e, nei casi specificatamente previsti, dal Consigliere Anziano.
Gli Assessori hanno la facoltà di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo le ipotesi indicate dal Regolamento. In ogni caso, non sono pubbliche la trattazione e la votazione su argomenti che comportino valutazioni e apprezzamenti su persone.
Il Regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.
Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 27 CONSIGLIO APERTO
La conferenza dei capigruppo, di concerto con il Sindaco, può convocare Consigli Comunali aperti, qualora questioni di importante interesse generale lo richiedano. Le decisioni del Consiglio Comunale aperto non danno luogo ad atti formalmente vincolanti per il Consiglio Comunale, ma avranno funzione di stimolo per l'azione amministrativa.
Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali, previste nel presente articolo, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo avere interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del Consiglio aperto.
Art. 28 LA GIUNTA COMUNALE
La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori fino ad un massimo di quelli assegnati dalla Legge stabilito dal Sindaco.
Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.
Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni Pubbliche.
La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli assessori sono disciplinati dalla legge.
Deve essere certificata l'inesistenza di cause ostative alla assunzione della carica di assessore prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del documento programmatico o nella prima seduta utile o dopo la “vacatio”.
Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci e irrevocabili dal momento della presentazione.
La revoca degli assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge.
Art. 29 COMPETENZE DELLA GIUNTA
La Giunta
a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo;
b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e predispone gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
c) dà attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del responsabile del procedimento nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;
d) riferisce sulla propria attività al Consiglio con frequenza semestrale e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del Consiglio stesso;
e) adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, compreso l’affidamento di incarichi professionali fiduciari, con esclusione delle procure a stare in giudizio, riservate al Sindaco.
Alle riunioni del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata, in caso di assenza del Sindaco, dal vice Sindaco ovvero da assessore appositamente delegato. Inoltre, gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e devono farlo quando il Consiglio tratti argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti dal Sindaco e comunque quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco. Gli assessori possono partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti e devono farlo nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 30 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- La Giunta provvede con proprie deliberazioni: a) a regolamentare le modalità di convocazione; b) a determinare l'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.
- Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
- Le adunanze non sono pubbliche.
- Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 31 IL SINDACO
- La legge disciplina i requisiti e le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, nonché il suo status.
- Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinati dalla Legge.
- Le modalità per la sottoscrizione e presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla Legge.
Art. 32 COMPETENZE DEL SINDACO
Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
a) rappresenta l'Ente anche in giudizio;
b) assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo;
c) esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
d) interpreta e esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio Comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori;
e) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;
f) nomina, nell'ambito delle dotazioni organiche, i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce, con modalità da individuare nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi dirigenziali, ovvero gli incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi.
Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle forme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;
g) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;
h) firma gli atti nell'interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario, ai dirigenti comunali, ovvero ai responsabili degli uffici e dei servizi, compresa la definizione dei procedimenti sanzionatori a carico di terzi;
i) presiede le assemblee e le riunioni istituzionali;
l) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive e indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;
m) promuove e assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni comunali, nonché consorzi o società, di cui il Comune fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;
n) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni anche riservate;
o) vigila sulle funzioni assegnate ai responsabili dei servizi. Per rendere effettiva e costante tale attività, salvo ulteriori previsioni regolamentari, gli atti adottati dai responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze sono periodicamente comunicate al Sindaco;
p) partecipa alla conferenza dei capigruppo consiliari;
q) risponde direttamente o tramite assessore da lui delegato alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
Quale ufficiale di governo, il Sindaco:
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- a) esercita le funzioni attribuitegli;
- b) sovrintende all'attività svolta dai responsabili dei servizi;
- c) adotta direttamente ordinanze contingibili e urgenti nelle materie indicate dalla legge;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle attribuzioni dei responsabili dei servizi.
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Il Sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni indicate alle lettere h), i), l), m), o), p) del comma 1 del presente articolo.
Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal Sindaco con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'articolo 39 del presente Statuto.
Art. 33 VICESINDACO E ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI
- Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco e sostituisce quest'ultimo nei casi previsti dalla legge.
- Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'assessore anziano, risultando l'anzianità degli assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.
Art. 34 ASSESSORI
- Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.
- Agli stessi assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che l'adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge o dallo Statuto.
CAPO III
SEGRETARIO E RESPONSABILI DI SETTORE
Art. 35 SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ovvero dei responsabili degli uffici o dei servizi, e ne coordina l’attività.
Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunione del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) su richiesta dell’ente, roga i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
Art. 36 VICESEGRETARIO
Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, viene prevista la figura del vicesegretario.
Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento, per un periodo che non può superare i sessanta giorni lavorativi, nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.
Art. 37 I DIRIGENTI O RESPONSABILI DEGLI UFFICI O DEI SERVIZI
I dirigenti, ovvero i responsabili degli uffici o dei servizi, coadiuvano, nell’ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei relativi risultati.
I dirigenti, ovvero i responsabili degli uffici o dei servizi, organizzano e dirigono l’attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse assegnate, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti.
Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti, ovvero i responsabili degli uffici o dei servizi, possono essere responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati.
I dirigenti, ovvero i responsabili degli uffici o dei servizi, o altri dipendenti da essi individuati, sono responsabili dei procedimenti amministrativi di loro competenza.
Spettano ai dirigenti, ovvero ai responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente.
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso:
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco;
i) le proposte al Sindaco in merito alle azioni giudiziarie di interesse dell’Ente.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, nel rispetto della normativa vigente e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante contratti a tempo determinato, con deliberazione adeguatamente motivata.
Il contratto non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco, è rinnovabile e revocabile ed ha termine comunque al momento dell’insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.
Art. 37 bis – INCARICHI DI DIREZIONE (abrogato)
Art. 37ter – IL DIRETTORE GENERALE (abrogato)
Art. 38 COLLEGIALITA’ DEI RESPONSABILI APICALI.
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina funzionamento e modalità di esercizio della collegialità dei responsabili apicali degli uffici, con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie e attuative.
CAPO IV
GESTIONE DEL COMUNE
Art. 39 PRINCIPI E CRITERI GENERALI
Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
L'attività dell'Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione, svolta dagli organi burocratici, con le forme e le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi regolamenti.
La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche, amministrative e strumentali ai risultati da conseguire.
Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della legge, dello Statuto e del Regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, nonché agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.
Gli organi politici, coadiuvati dagli organi burocratici, verificano la fattibilità degli atti di indirizzo emanati.
Gli uffici comunali si ripartono in settori individuati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di omogeneità.
Per ogni settore di attività dell'Ente il Regolamento sull’ordinamento degli uffici o dei servizi disciplina uno specifico raccordo tra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e dei poteri e con un collegamento preciso tra autonomia della sfera decisionale e attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.
Il Sindaco e i responsabili di settore adottano, nell'espletamento delle proprie funzioni, in esecuzione a provvedimenti generali adottati dal Consiglio Comunale, atti monocratici e determinazioni.
In conformità alle norme stabilite, l’Ente provvede a garantire adeguate coperture assicurative dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni svolte nell'interesse comunale dagli amministratori e dal personale dipendente.
Art. 40 DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE
Sono disciplinati con il regolamento del personale:
a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) i procedimenti di costituzione, di modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c) i ruoli organici, la loro consistenza e dotazione complessiva delle qualifiche;
d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, nonché le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
e)le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, oltre a modalità, condizioni e limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazioni all'esercizio di professioni previa iscrizione negli appositi Albi;
f) la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con riferimento a particolari obiettivi o progetti temporalmente determinabili, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
Art. 41 RELAZIONI SINDACALI
I contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti comunali si applicano in conformità alla legge.
La sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati, stipulati dalle delegazioni trattanti, viene autorizzata dalla Giunta Comunale.
CAPO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE - E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Art. 42 TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutti i cittadini, singoli o associati, nelle forme stabilite dalla legge, secondo le disposizioni generali del presente Statuto e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
Il Consiglio comunale potrà deliberare forme di partecipazione per i soggetti che, pur non risiedendo a Piossasco, siano interessati alla partecipazione per motivi continuativi di lavoro, di studio e di domicilio.
Art. 43 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce, tutela e valorizza le libere forme associative e associazioni di volontariato, anche se prive di personalità giuridica, purché si tratti di soggetti o di Enti senza fini di lucro, in relazione all'utilità sociale e collettiva dei fini perseguiti e delle attività svolte.
Il Comune valorizza l'apporto delle associazioni al fine di migliorare i servizi e la qualità di vita dei cittadini, favorendo la collaborazione tra le diverse aggregazioni, orientandole ad accrescere l'identità della comunità. A tale scopo propone e sollecita la costituzione di organismi di coordinamento tra associazioni caratterizzate da interessi omogenei.
Il Comune riconosce all'associazione Pro Loco il ruolo di preminente strumento operativo di base per la promozione dell'attività turistica, per la cura dell'immagine della città (anche in ambito provinciale, regionale o eventualmente in un'area integrata extra nazionale), per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e folcloristico della località, per l'assistenza e l'informazione turistica, come previsto dalla legge. Tale associazione attua un programma operativo, autonomamente concepito, concordato nei temi e nei tempi con l'Amministrazione comunale.
Art. 44 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Presso il Comune viene tenuto e aggiornato annualmente un Albo delle associazioni che operano nel territorio comunale. In tale elenco ogni associazione ha il diritto di chiedere l'iscrizione alle condizioni previste dall'art. 43, comma 1 del presente Statuto, depositando copia dell' atto costitutivo ovvero, ove esista, dello statuto e comunicando annualmente le attività programmate, le caratteristiche associative, le cariche sociali, il numero di aderenti, secondo quanto previsto dal regolamento degli istituti di partecipazione.
Art. 45 INCENTIVI E CONTRIBUTI
La Giunta comunale, in accordo con gli indirizzi programmatici dettati dal Consiglio e con il regolamento degli istituti di partecipazione, decide quali tra le iniziative delle associazioni siano da patrocinare o da valorizzare con contributi organizzativi, strumentali e finanziari. Tali iniziative devono avere un contenuto oggettivo di pubblico interesse, esplicitato nelle attività programmate, che dovranno rispettare i tempi e i modi operativi concordati con l'Amministrazione.
Art. 46 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
Il Comune garantisce a tutte le forme associative iscritte all'Albo:
a) il diritto di svolgere un ruolo propositivo mediante presentazione di memorie, istanze, petizioni;
b) il diritto di essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità e i loro scopi sociali, qualora esse stesse ne facciano richiesta. Tale consultazione può anche avvenire per mezzo delle consulte comunali.
Art. 47 CONSULTE COMUNALI
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte.
Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e il funzionamento.
Art. 48 POTERI DELLE CONSULTE
Le consulte possono, nelle materie di competenza:
a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali;
b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione degli atti;
c) esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali;
d) chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
Il regolamento degli istituti di partecipazione preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.
Art. 49 GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE
Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, anche su base di quartiere o di frazione.
Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti, dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentativi in campo nazionale e che operano in modo significativo sul territorio. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo e di proposta su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
I pareri degli organismi di partecipazione devono essere definiti per iscritto e nei termini fissati dal regolamento.
Art. 50 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione:
a) forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Ad essi partecipano i cittadini interessati e i membri dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
b) Carta dei diritti. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio. Le Carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente Locale. Le Carte devono esser frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche: il Comune è tenuto a darne pubblicazione.
Art. 51 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
I cittadini e le associazioni che operano nel campo della protezione civile possono collaborare attivamente ai compiti del servizio comunale di protezione civile. Questo, presieduto dal Sindaco, o suo delegato, che coordina le risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune, ha funzioni di prevenzione dei rischi, di soccorso e di gestione di eventuali emergenze che si verifichino nel territorio comunale.
L'organizzazione e i compiti del servizio comunale di protezione civile sono stabiliti nel regolamento.
Art. 52 LA CONFERENZA DEI SERVIZI
L'amministrazione indice annualmente entro il 30 aprile una conferenza dei servizi locali, d'intesa con le associazioni degli utenti aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco, che anche la conclude, fa il bilancio della qualità, quantità, efficienza e efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
(abrogato)
Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni, volte ad effettuare valutazioni e proposte.
Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, per le eventuali decisioni di merito.
Un apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi.
Art. 53 DIRITTO DI ACCESSO
Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento e in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
Sono sottratti ai diritti di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
L'Amministrazione costituirà apposito ufficio per i cittadini abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
Mediante il regolamento il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Il Comune garantisce agli Enti pubblici, alle organizzazioni di volontariato riconosciute e alle associazioni, nell'ambito e nell'osservanza dei regolamenti specifici, l'utilizzo e l'accesso alle strutture e ai servizi comunali, nell'interesse della comunità rappresentata e a favore della collettività comunale.
Sono stabiliti dalla legge e dal regolamento le modalità dell'accesso, il rilascio di copie e le relative norme organizzative.
Art. 54 DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI
Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
Di noma, l'Ente deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all' Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal regolamento, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità distinta di destinatari, deve avere caratteri di generalità.
La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
Il regolamento sul diritto di accesso e la pubblicità degli atti detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e in armonia con le leggi statali in materia.
L'informazione di cui sopra avviene attraverso l'ufficio delle relazioni col pubblico.
Art. 55 IL DIFENSORE (abrogato)
Art. 56 COMPETENZE E FUNIONE DEL DIFENSORE CIVICO (abrogato)
Art. 57 ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO (abrogato)
Art. 58 IL REFERENDUM CONSULTIVO
Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale. Si può procedere allo svolgimento del referendum consultivo su richiesta del 15% dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione o del Consiglio comunale con il voto formale dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Sono esclusi dal referendum consultivo:
a) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui e applicazione di tributi e tariffe;
b) provvedimenti relativi al bilancio preventivo, conto consuntivo, piano poliennale d'investimento, piano regolatore generale e sue varianti;
c) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
d) provvedimenti concernenti personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
e) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
g) provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivo e su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ultima legislatura.
La proposta di referendum viene sottoposta dal comitato promotore al comitato dei garanti che entro 30 gg dalla ricezione esprime dichiarazione di ammissibilità e, entro i 10 gg successivi, trasmette copia degli atti al sindaco.
Il sindaco notifica nei 10 gg successivi al comitato promotore la dichiarazione di ammissibilità dei garanti. Da quel momento decorre un periodo di 60 gg per la pubblicizzazione del referendum, la raccolta delle firme autenticate a termine di legge e la consegna al sindaco delle medesime, il quale le trasmette nei successivi 10 gg al comitato dei garanti.
Nei 10 gg successivi il comitato dei garanti valuta la regolarità delle firme autenticate e ne informa il sindaco. Se le firme regolari non raggiungono il 15% degli aventi diritto il referendum non può essere indetto.
Il sindaco convoca il Consiglio comunale e delibera l'indizione del referendum nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi elettorali. La consultazione referendaria avviene nel mese di giugno e le operazioni elettorali saranno limitate a un solo giorno, di norma una domenica, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza di altre operazioni di voto.
Il comitato promotore ha poteri di verifica sulle procedure di svolgimento del referendum.
Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre referendum, decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie alle richieste.
La proposta di referendum consultivo deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum, formulata in modo chiaro e che non contenga, neppure in modo indiretto, giudizi o apprezzamenti.
Qualora, prima della data dello svolgimento del referendum, il Consiglio abbia deliberato quanto si chiede di deliberare, questo con proprio atto preso a maggioranza dei suoi componenti dichiara che la consultazione referendaria non ha luogo.
L'ufficio elettorale di sezione è composto di tre membri più il segretario. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con propri fondi di bilancio.
Art. 59 EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO
Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta, ai sensi e nei modi previsti dal regolamento della partecipazione.
Il regolamento prevede i poteri dell'Amministrazione comunale e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, contenente ampia e soddisfacente motivazione.
Art. 60 COMITATO DEI GARANTI
Il comitato dei garanti è composto da: segretario comunale e tre cittadini nominati dal sindaco secondo i vigenti disposti legislativi aventi requisiti di esperienza amministrativa o giuridica.
Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.
CAPO VI
I SERVIZI LOCALI
Art. 61 PRINCIPI GENERALI
Il Comune gestisce i servizi pubblici ad esso riservati in via esclusiva e quelli a cui debba provvedere obbligatoriamente con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto e alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo del Comune stesso.
La scelta delle modalità di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione comparativa sociale economica e finanziaria tra le diverse, possibili forme di gestione.
Qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale comunale addetto a servizi per i quali sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti alla relativa pianta organica.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.
Art. 62 REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI GESTITI IN ECONOMIA
Allorché un servizio pubblico è gestito in economia, un apposito regolamento definirà il funzionamento organizzativo della gestione, le sue responsabilità, i modi di controllo interno e del raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva dell'attività comunale, nell'ambito delle norme di legge e delle disposizioni del presente Statuto.
Art. 63 AZIENDE SPECIALI
Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge il Comune può costituire aziende speciali.
Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurata dal presidente dell'azienda, e di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e poteri di gestione attribuiti al direttore e ai dirigenti.
Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica o amministrativa.
In base alle disposizioni dello statuto dell'azienda viene nominato il direttore e, se previsto, il vice-direttore.
Lo statuto stesso, unitamente ad appositi regolamenti interni, disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle aziende.
Art. 64 ISTITUZIONE
- Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.
- Un apposito regolamento determina il funzionamento dell'istituzione nonché l'assetto organizzativo e finanziario.
- Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
- Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purché in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio comunale.
- Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.
- Il presidente rappresenta l'istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni al direttore, adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo.
- Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal consiglio comunale.
- Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento.
- Il direttore è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi dell'istituzione.
Art. 65 REVOCA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI
Il Sindaco può revocare il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e il direttore delle aziende e delle istituzioni, per gravi violazioni di legge o documentata in efficienza, ovvero a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal Consiglio comunale.
Art. 66 LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
- La gestione dell'istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli dell'istituzione comunale.
- La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
- In casi di costituzione di apposita "istituzione per i servizi", la nomina e la revoca degli amministratori e cioè del consiglio di amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spetta al Sindaco.
- Lo statuto e il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi, nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.
Art. 67 SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.
Art. 68 COOPERAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
- Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e Città Metropolitana dovrà essere sviluppato e valorizzato promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e alle finalità perseguite.
- Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse e articolate per la gestione dei servizi pubblici.
- Le forme di gestione possono essere anche le seguenti: - a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Città Metropolitana e altri Comuni, se previsto dalla legge; - b) i consorzi appositi tra il Comune e la Città Metropolitana e/o tra comuni; - c) gli accordi di programma.
- Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio Comunale.
Art. 69 CONVENZIONI
- Per lo svolgimento in modo coordinato e continuativo di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti, ovvero per il conseguimento o la realizzazione di obiettivi e opere pubbliche, l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con altri comuni e con gli altri Enti previsti dalla legge.
- La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
- La convenzione è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti e viene sottoscritta da legale rappresentante dell'Ente.
Art. 70 CONSORZI
- Per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala, quando non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi del modulo organizzatorio per i servizi previsti dall'articolo precedente, il Comune può costituire consorzi regolati in analogia con le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal presente Statuto, in quanto compatibili.
- Il Consiglio Comunale approva lo statuto dei consorzi e la convenzione ad esso collegata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- La convenzione dovrà prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
- La composizione e il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal relativo Statuto.
- Lo Statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo, i profili funzionali del nuovo Ente e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
Art. 71 ACCORDI DI PROGRAMMA
- Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti, il sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma, allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal sindaco.
- L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
- Il Comune può aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.
Art. 72 FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E CITTA’ METROPOLITANA
- Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e della Città Metropolitana, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
- Il Comune e la Città Metropolitana congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di loro competenza, alla loro specificazione e attuazione.
- Il Comune, con la collaborazione della Città Metropolitana, può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Città Metropolitana stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
- Per la gestione di tali attività e opere il Comune, d'intesa con la Città Metropolitana, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.
CAPO VII
APPALTI E CONTRATTI
Art. 73 PROCEDURE NEGOZIALI
- Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
- Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell’ Unione Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.
CAPO VIII
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 74 ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, mediante la quale vengono fissati i princìpi che regolano l'attività di programmazione, gestione, investimenti e indebitamenti, contabilità e rendicontazione, revisione contabile, servizio di tesoreria, nonché dissesto con relativo risanamento.
Il servizio finanziario è preposto al coordinamento e alla gestione dell'attività finanziaria dell'Ente.
Art. 75 BILANCIO E ATTIVITA' DI GESTIONE
La formazione del bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale, nonché la formazione degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria spetta alla Giunta Comunale in via collegiale, sentiti i vari assessori competenti, la conferenza dei dirigenti, ovvero dei responsabili degli uffici o dei servizi, la commissione consiliare e gli altri organismi di decentramento istituzionale.
La relativa attività gestionale dovrà operare affinché:
- per le entrate, le previsioni di bilancio si traducano in disponibilità reali finanziarie;
- per le spese, le previsioni di bilancio si realizzino nel rispetto degli obblighi, delle limitazioni, dei divieti e delle altre prescrizioni previste dall'ordinamento contabile nazionale e da quello riferito agli Enti locali in particolare.
Art. 76 PARERI, ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, CONTROLLO E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI
I provvedimenti degli organi collegiali e gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, nonché gli atti adottati dalla dirigenza, ovvero dai responsabili dei servizi o degli uffici, comportanti impegni di spesa, devono essere corredati dei pareri e dell'attestazione della copertura finanziaria.
Gli atti indicati al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicità previsto per le deliberazioni della Giunta Comunale e all'obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo, alla Giunta Comunale e ad altri organi se previsto dalla legge, al fine di favorire l'esercizio delle tempestive attività di controllo popolare e interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Art. 77 CONTROLLO DI GESTIONE
Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell' Ente, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta e economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti, rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
A tal fine è istituito presso la ragioneria del Comune l'ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamento dell'azione amministrativa del Comune, riferendone agli organi elettivi, al segretario generale e ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi o degli uffici.
La tecnica del controllo di gestione deve costruirsi con misuratori idonei ad accertare periodicamente:
- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato e individuazione delle relative eventuali responsabilità.
Art. 78 RISULTATI DI GESTIONE
I risultati finali di gestione sono rilevati in apposito rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto generale del patrimonio.
Art. 79 LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
-
- I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge. I candidati, devono possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali.
- Le modalità di revoca e di decadenza saranno disciplinate dal regolamento, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relativa ai sindaci delle società per azioni.
- Il Collegio dei revisori svolge funzioni di collaborazione con l'organo consiliare, di attività consultiva, propositiva e di vigilanza sull'attività economico-finanziaria dell'Ente. Nell'esercizio di tali funzioni i revisori possono accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti, ovvero i responsabili dei servizi o degli uffici, del Comune o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché i rappresentanti del Comune di qualsivoglia Ente a cui il Comune eroghi contributi.
- I revisori dei conti possono partecipare alle assemblee dell'organo consiliare previa comunicazione dei relativi ordini del giorno; possono altresì assistere, se invitati, alle riunioni della giunta comunale, e, quindi, su richiesta del presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la loro attività.
Art. 80 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
Il regolamento di contabilità disciplina e applica i principi contenuti nel nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, in relazione al proprio modello di organizzazione.
CAPO IX
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 81 STATUTO
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
E' ammessa l'iniziativa di almeno tremila cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Art. 82 REGOLAMENTI
Il Comune emana regolamenti:
- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la podestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta; gli stessi vengono esaminati da una apposita commissione e approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione di questa, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 83 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVVENUTE
Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 84 MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO
-
- Le parti dello Statuto aggiunte, sostituite o comunque modificate non possono essere oggetto di ulteriori modifiche se non siano trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro entrata in vigore, fatto salvo l'adeguamento previsto dal precedente Art. 83.
- Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla deliberazione di reiezione.
- La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
- Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolari forme di pubblicità, che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
Art. 85 ULTRATTIVITA’ DI NORME ABROGATE (abrogato)
Art. 86 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. A decorrere da tale data cessa l'applicazione delle norme transitorie.
Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
Il Consiglio Comunale approva entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti previsti dallo stesso, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti suddetti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.