Propaganda Elettorale - Referendum 20-21 settembre 2020
INIZIO DELLA PROPAGANDA
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956 sono vietati:
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi di partito;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 130/1975, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
DIVIETO DI PROPAGANDA
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 212/1956 nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 19 settembre a lunedì 21 settembre 2020, sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
SONDAGGI
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28/2000, nei 15 giorni precedenti la votazione, e quindi a partire da sabato 5 settembre 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici, o comunque diffondere, i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
REGOLAMENTO E MODULISTICHE
- Regolamento utilizzo di locali e suolo pubblico in propaganda elettorale
- Modulo richiesta locali comunali
- Modulo richiesta concessione suolo pubblico_gazebo_banchetti