D.L. Cura Italia: sospensione termini di procedimento e proroga dei termini di validità dei Permessi di costruire, Scia e autorizzazioni paesaggistiche.

Ultima modifica 10 giugno 2020

L'art. 103 del D.L. 18/2020 - che è stato a sua volta modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020 - reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto.
Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotte all’art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.

In particolare si riporta quanto definito al comma 2 dell’art. 103:

Permesso di costruire
I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all’art. 15 del D.P.R: 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità
I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali
I termini di autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

 

Art. 103 - (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Omissis

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020". La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Omissis


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