Bando per l'attribuzione di contributi del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021

Ultima modifica 25 ottobre 2021

 

Dal 15 ottobre 2021 al 15 novembre 2021 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021.

ART. 1 - REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021

 A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° ottobre 2021):

1) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

2) abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 52;

3) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;

4) siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a:  valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;

fascia b:  valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l’accesso all’edilizia sociale).

5) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;

6) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

7) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2021;

8) non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

      • nel caso di nuda proprietà;
      • nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
      • nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

NOVITA’ 2021:

Possono accedere ai contributi del fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i comuni, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente all’erogazione dei contributi, “a comunicare all’Inps la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.

ART.  2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.;

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

    1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
    2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
    3. In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.1, comma 8;
    4. In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.
    5. Copia delle ricevute di pagamento del canone 2021 (eventuali integrazioni di documentazione sono possibili entro il termine 15/12/2021 stabilito dal bando comunale.
    6. Copia codice IBAN

ART.  3 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2021

    1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
    2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall’art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più alta.

    1. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
    2. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un’unica soluzione.

ART.  4 - CASI PARTICOLARI

    1. Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
    2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 1° ottobre 2021.

Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

    1. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.

Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l’importo non erogato alla Regione.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I cittadini residenti nell’ambito di riferimento dovranno presentare la domanda di contributo, redatta sullo schema allegato alla presente, presso i competenti uffici del proprio Comune di residenza dal 15 ottobre 2021 fino al 15 novembre 2021 ore 12:00 con le seguenti modalità:

A mezzo di raccomandata A/R indirizzata a

per il comune di Piossasco: Piazza Tenente Nicola n. 4, 10045 Piossasco (TO)

per il Comune di Bruino:      Piazza Municipio n. 3, 10090 Bruino (TO)

oppure mediante mail indirizzata a:

Per il Comune di Piossasco: comune.piossasco@legalmail.it  preferibilmente in formato pdf

per il Comune di Bruino a: comune.bruino@legalmail.it preferibilmente in formato pdf 

oppure di persona, consegnandola compilata presso l’Ufficio Casa, previo appuntamento telefonando al numero:

per il Comune di Piossasco; 011/9027246

per il Comune di Bruino:  011/9094421

Il Comune, esaminata la documentazione prodotta ed eseguite le verifiche del caso, procederà a caricare le istanze ricevute attraverso la procedura informatica EPICO della Regione Piemonte, dalla quale si estrapoleranno i nominativi dei beneficiari del contributo con relativa ripartizione proporzionale delle risorse del Fondo Sostegno Locazione 2021. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente al beneficiario, mediante accredito su conto corrente di cui deve essere intestatario o cointestatario il beneficiario stesso come indicato in fase di domanda.

Dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità:

  1. Direttamente con l’erogazione del contributo per gli aventi diritto;
  2. Con la comunicazione scritta, inviata a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, per i non aventi diritto. 

ART.  6 - CONTROLLI E SANZIONI

  1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
  2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
  3. L’Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.
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25-10-2021

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BANDO FONDO AFFITTI 2021
25-10-2021

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