Autorizzazioni paesaggistiche
Ultima modifica 27 maggio 2024
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.
L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi (art. 149 del D. Lgs. 42/2004):
- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l’Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo paesaggistico esistente.
Con Del. C.C. n. 50 del 16/07/2009 e n. 55 del 29/09/2009, è stata istituita, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Piossasco in forma singola, e pertanto il Comune di Piossasco è abilitato al rilascio della Autorizzazione Paesaggistiche ad esclusione degli interventi di cui all’art. 3 della medesima legge che restano in capo alla Regione.
Il soggetto richiedente dovrà pertanto presentare all’ente competente (Regione o Comune) istanza di domanda di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica corredata della documentazione di cui al D.P.C.M. 12/12/2005. E’ previsto per specifici interventi ricorrere a semplificazioni nei criteri di redazione della Relazione Paesaggistica.
In data 06/04/2017 è entrato in vigore il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, che individua gli interventi e le opere che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Allegato «A» e articolo 4), nonché definisce il procedimentoautorizzatoriosemplificatoperilrinnovodi autorizzazioni paesaggistiche e per gliinterventidilieve entità (Allegato «B»).
Per gli interventi in procedura semplificata è necessario presentare istanza all’ente competente, sulla quale dovrà essere specificato il tipo di intervento (n. di cui all’Allegato «B»), corredata della documentazione tecnica e della relazione paesaggistica semplificata specifica (Allegato D al DPR 31/2017)
Il procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell’art. 11, si conclude con un provvedimento espresso, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.