Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Ultima modifica 22 aprile 2021

Che cosa è?

Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Possono riguardare:

- Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell'elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.Vedi "Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà - per successione testamentaria" e "Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà - per successione legittima" in MODULISTICA/Affari Generali/Certificati

- Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici. Dichiarazioni di esistenza in vita. Vedi modulo generico di "Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà" in MODULISTICA/Affari Generali/Certificati

- Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)

- La conformità di una copia all'originale.

- Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

Non si possono autodichiarare:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d'impegno
  • Accettazioni o rinunce d'incarico
  • Procure
  • Scritture private
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.

Chi può presentare la dichiarazione?

Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell'Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d'origine e l'Italia

Cosa Occorre?

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ai soggetti privati devono avere la firma autenticata, pertanto per richiedere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà bisogna presentarsi agli sportelli anagrafici del Comune con il proprio documento d’identità prenotando l’appuntamento, tramite:

- prenotazione on line direttamente sul sito nella sezione 'PRENOTAZIONI ON LINE' in qualsiasi momento;

- al n. 0119027245 nei seguenti giorni e orari: lun/mar/giov/venerdì h 11-12,30 – mercoledì h 16-18.

Diritti del cittadino

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio con firma autenticata dall’impiegato comunale sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Controlli

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000. La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva è tenuta ad effettuare controlli sul suo contenuto.
Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, decade immediatamente dai benefici ottenuti e sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Costi

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consegnate ad un Ente Pubblico sono sempre gratuite in quanto la firma non deve essere autenticata.

La dichiarazione presentata ad un soggetto privato richiede l'autenticazione della firma ed è soggetta all'imposta di bollo (€ 16,00), salvo i casi di esenzione espressamente previsti dal DPR 642/72 e da leggi speciali.
Il cittadino che richiede l'esenzione dal bollo, deve specificare l'uso che intende farne al fine di non incorrere nel reato di evasione fiscale per il mancato pagamento del tributo.

In base alla legge sulla documentazione amministrativa non è necessario autenticare documenti e istanze indirizzate alla Pubblica Amministrazione: è sufficiente inviare la documentazione via posta, fax o consegnarla tramite persona delegata, allegando fotocopia del proprio documento d’identità.

Non è possibile autenticare presso il Servizio Anagrafe dichiarazioni che affermino espressioni di volontà o di impegno. Per validare questo tipo di documenti l’autorità competente è il notaio.