Attestazione di regolarità soggiorno per cittadino dell'Unione Europea

Ultima modifica 13 aprile 2021

Il cittadino comunitario residente nel Comune di Piossasco può presentare la richiesta di rilascio di attestazione di regolarità del soggiorno quando possiede alternativamente uno dei requisiti sotto indicati:

  • essere lavoratore subordinato o autonomo;
  • disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno e di una polizza di assicurazione sanitaria della durata di almeno un anno che copra tutti i rischi sul territorio nazionale, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo stato di provenienza E106, E120, E121 (o E33), E109 (oE37), S1, oppure iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale
  • essere studente iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per corso di studi o di formazione professionale e nel contempo disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale e che abbia una durata almeno pari al corso di studi o formazione professionale, se inferiore all'anno
  • essere familiare comunitario che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario già residente che abbia diritto di soggiornare in Italia sulla base dei requisiti indicati ai punti precedenti
  • essere familiare di cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante che sia in grado di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti, provenienti da attività lavorative o da altre fonti di reddito.

La richiesta può essere presentata per sé stessi e per i figli minori.

Modalità di richiesta

E' necessario fissare un appuntamento

La richiesta può essere unica per genitore e figlio minore.

Il giorno dell'appuntamento occorre portare il modulo di richiesta (scaricabile nella sezione Modulistica/Affari Generali/Certificati) compilato e i seguenti documenti (originali e fotocopia):

  • 2 marche da bollo da € 16,00
  • un documento di identità valido per l'espatrio

Altri documenti da presentare

Se cittadino lavoratore documentazione idonea a dimostrare la condizione di lavoratore dipendente o autonomo:

- lavoratore dipendente: copia del contratto di lavoro in corso con identificativi INPS e INAIL (allegare eventuali proroghe) o modello UNILAV e ultima busta paga;
- collaboratore domestico: ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro e ultimo bollettino che attesti il pagamento dei contributi all'INPS;
- lavoratore autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio oppure attestazione di attribuzione di partita IVA oppure certificazione di iscrizione all'albo professionale;
- disoccupati: documentazione idonea a dimostrare la conservazione del diritto di soggiorno come previsto dal Dlgs 30/2007 ** come ad esempio: precedente contratto di lavoro della durata di almeno 1 anno e dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, percorso lavoratore rilasciato dal Centro per l'Impiego.

Se cittadino non lavoratore: assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio della durata di almeno un anno o uno dei seguenti formulari rilasciati dal paese di provenienza E106, E120, E121 (o E33), E109) (oE37), S1 oppure iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale dichiarazione di possesso di risorse economiche.

Se studente: documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale e assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio della durata almeno pari al corso di studi o formazione professionale, se inferiore all'anno e dichiarazione di possesso di risorse economiche

Se familiare di cittadino lavoratore: documentazione che attesti la qualità di familiare (certificato di matrimonio o di nascita) se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*; documentazione attestante la qualità di lavoratore del familiare e dichiarazione di presa in carico per figli maggiori di 21 anni e genitori.
ATTENZIONE: Per familiare si intende: il coniuge, i discendenti diretti minori di 21 anni o a carico del cittadino lavoratore e quelli del coniuge, gli ascendente diretti a carico del lavoratore e quelli del coniuge.

Se familiare di cittadino extra comunitario: documentazione che attesti la qualità di familiare (certificato di matrimonio o di nascita) se proveniente dall'estero in regole con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti provenienti da attività lavorative o da altre fonti di reddito dichiarazione di presa in carico

Se coniuge o genitore di cittadino italiano: documentazione che attesti la qualità di coniuge o genitore (certificato di matrimonio o di nascita) se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*

Costo

Per la richiesta: 1 marca da bollo € 16,00

Per il rilascio dell'attestato: 1 marca da bollo € 16,00

L'attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Qualora l'attestazione sia un documento necessario alla definizione di altre pratiche (mutui, richieste di invalidità ecc.) vi preghiamo di tenere in considerazione sia i tempi necessari a fissare l'appuntamento che i tempi per il rilascio dell'attestazione.

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Note

*Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all'estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.

Tutti le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Pesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Per approfondire vedi link: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/traduzionelegalizzazione-dei-documenti.html

** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007


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