Ritrovamento oggetti smarriti
Ultima modifica 8 agosto 2024
RIFERIMENTI NORMATIVI: CODICE CIVILE (Libro III, Capo III, sezione I):
- Art. 927: “Cose ritrovate”
- Art. 928: “Pubblicazione del ritrovamento”
(...) L’art. 927 del Codice Civile dispone che “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”. Il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel Comune di Piossasco è delegato al Comando di Polizia Locale, che si attiva per ricercarne il proprietario. Ogni oggetto ritrovato viene consegnato al Comando Polizia Locale, che redige apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore, la descrizione ed il valore presunto dell’oggetto stesso, nonché le circostanze del ritrovamento. Il Comando Polizia Locale tiene un registro informatico numerato, nel quale vengono annotati gli estremi del verbale e tutte le successive operazioni relative all’oggetto ritrovato.
L’ufficio verifica sempre il contenuto dell’oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all’apertura di eventuali contenitori (borse, valigie, ...) chiusi a chiave. Tale operazione, obbligatoria per evitare il deposito presso l’ufficio di sostanze pericolose o nocive, viene annotata sul verbale di deposito. Dopo un anno, trascorso dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio, ma non oltre tre mesi da tale termine, la proprietà di tali oggetti, non reclamati dal proprietario, può essere richiesta dal ritrovatore.
AVVISI DI RITROVAMENTO
Comunicazione rinvenimento veicolo il cui proprietario non è identificabile. Art. 1 D.M. 460/99. Veicolo tipo Autocaravan - marca FIAT sprovvisto di targa.