Verifica annuale regolarità contributiva e fiscale

Ultima modifica 26 febbraio 2019

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Dipartimento Servizi al Territorio
Responsabile:BALLARI Roberta

 

VERIFICA ANNUALE DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E FISCALE

AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA

>> Modello A >> Modello B >> Modello C

La D.G.R. n.20-380 del 26.07.2010 ha introdotto l’obbligo, per il Comune, di verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale degli operatori del commercio su area pubblica.

Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica, sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che, ad altro titolo, esercitano attività di vendita su area pubblica.

A partire dal 1° ottobre ed entro il 28 febbraio di ogni anno l’operatore presenta la documentazione riferita all’anno precedente per il rilascio del VARA.

La verifica che verrà effettuata nell’anno 2015 riguarda tutte le imprese di cui sopra che hanno iniziato l’attività da più di un anno rispetto alla data del 28.02.2015 (che hanno cioè iniziato l’attività prima del 1° marzo 2014).

La delibera regionale non richiede la dimostrazione della regolarità per tutti gli anni pregressi, ma considera sufficiente, per poter esercitare l’attività di commercio su area pubblica, la regolarità per l’anno precedente.

Con riferimento al termine dell’anno in corso la scadenza per la consegna della documentazione è stata prorogata, dalla Giunta Regionale, fino al 30 aprile 2015. Il Comune rilascerà il VARA entro il 30 giugno 2015.

L’anno oggetto del controllo è il 2013.

A seguito della legge 12 novembre 2011, n.183, che ha disposto il divieto di presentazione di certificati alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati, per la verifica di regolarità, per ottenere il certificato V.A.R.A. od il rinnovo dello stesso, l’impresa operante su area pubblica deve produrre al Comune l’autocertificazione secondo il modello A.

Il modulo, compilato in ogni sua parte deve essere corredato da fotocopia di un documento di identità valido.

Si rammenta quanto indicato nella nota regionale n. 4474/22.3.2012: “in ottica di semplificazione, il VARA può essere rilasciato da un solo Comune, salvo diverse esigenze dell’operatore e della sua struttura aziendale. La validità del Vara rilasciato da un Comune del Piemonte deve pertanto essere riconosciuta da tutti i Comuni della Regione “

E nella nota regionale n. 3412/15.3.2013:“ Nel caso in cui l’operatore per ragioni connesse alla sua organizzazione aziendale necessiti di una pluralità di Vara lo stesso può:

a) recarsi nei singoli comuni di rilascio di autorizzazione e farsi rilasciare il Vara da ciascun Comune

b) farsi rilasciare tante copie autentiche dal Comune nel quale l’operatore ha deciso di rivolgersi quante sono le sue autorizzazioni

c) produrre, ai sensi degli artt.19 e 19 bis del D.P..R. 445/2000 E S.M.I., dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del medesimo decreto, sulla conformità all’originale della copia del VARA in suo possesso.”

Nel Caso di impresa ammessa a formale rateizzazione del debito contributivo deve essere utilizzato il modello B.

Nel caso in cui l’operatore titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Piossascoe di altro Comune scelga ques’ultimo per il rilascio del Vara si invita a dare notizia all’ufficio commercio entro il 28 febbraio 2015, utilizzando il modello C.

I MODELLI A, B, C, potranno essere scaricati dal sito www.comune.piossasco.to.it oppurerichiesti ai seguenti numeri:

011/9027218

E-mail: priotti@comune.piossasco.to.it ;

Si rammenta che il VARA, parte integrante dell’autorizzazione, deve essere conservato dall’operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell’attività.

A partire dal mese di marzo l’ufficio disporrà, nei confronti di coloro che non abbiano dimostrato la propria regolarità con l’autocertificazione oppure con la ricevuta/VARA rilasciato da altro Comune, la sospensione dell’autorizzazione fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell’autorizzazione.

OGNI ECCEZIONE AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI NATURA CONTRIBUTIVA / FISCALE DEVE ESSERECOMPROVATAMEDIANTE IDONEO DOCUMENTO RILASCIATO DA INPS, AGENZIA ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO o tramite specifica e dettagliata autocertificazione.

 


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